i dipartimenti        indagini    .    studi    .    ricerche    .    diffusione         elenco    .    catalogo storico

 

 

 

siete in: Home / Lo statuto




Art. 1 - Costituzione e sede

Art. 2 - Le funzioni

Art. 3 - I rapporti con la Regione Veneto

Art. 4 - Gli Organi

Art. 5 - L'Assemblea

Art. 6 - Le competenze dell'Assemblea

Art. 7 - Le modalità di funzionamento dell'Assemblea

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Le competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Il Comitato di Presidenza

Art. 12 - La Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria,dei Consumatori 
e del mondo del Lavoro

Art. 13 - Il Presidente dell'Unione Regionale

Art. 14 - Il Comitato dei Segretari Generali

Art. 15 -Il Direttore

Art. 16 - Ripartizione delle competenze politiche ed amministrative

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 18 - Il personale

Art. 19 - Finanziamento

Art. 20 - Procedure per l'approvazione delle modifiche allo Statuto

Art. 21 - Recesso e scioglimento

Art. 22 - Norme transitorie e finali



Art. 1 - Costituzione e sede. torna all'inizio pagina

1. Le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Veneto costituiscono, come previsto dalla Legge n. 580/93, una Associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti c.c. e del D.P.R. n. 361/2000, denominata: Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto), con sede in Venezia.

Art. 2 - Le funzioni. torna all'inizio pagina

1. L ' Unione Regionale, nell'ambito del sistema camerale e nel rispetto dell'autonomia delle Camere di Commercio aderenti, svolge funzioni di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione Veneto e le rappresentanze degli Enti Locali veneti.  
In particolare:
a)
cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio associate nei confronti della Regione Veneto, delle Istituzioni e degli altri Enti locali per la trattazione e la definizione di materie e di iniziative di comune interesse;
b)
svolge attività di coordinamento a favore delle Camere di Commercio associate per armonizzarne i comportamenti; allo scopo individua strategie unitarie ed elabora politiche di sistema per lo sviluppo, la qualificazione ed a supporto delle attività camerali di interesse comune, curandone, se del caso, l'attuazione, integrando i propri strumenti di intervento con quelli della Regione e delle Associazioni Regionali di categoria;
c)
sviluppa e coordina attività di competenza camerale, di cui all'art. 2 della Legge n. 580/93, che interessano l'intero territorio regionale o, comunque, più di una circoscrizione provinciale;  
d)
esercita, sulla base di apposita convenzione, compiti e funzioni ad essa delegati dalle Camere di Commercio associate, a norma dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/93;
e)
può essere destinataria dell'attribuzione di funzioni da parte dell'Unione Europea, dello Stato e, sulla base di apposite convenzioni o protocolli d'intesa, di specifiche attività da parte della Regione Veneto;
f)
svolge funzioni di osservatorio economico e della semplificazione nei rapporti tra le imprese e le P.A.; cura e realizza studi e ricerche;  
g)
promuove iniziative nell'ambito delle proprie finalità per lo sviluppo economico della Regione e l'internazionalizzazione delle imprese;
h)
favorisce tavoli di concertazione per elaborare gli strumenti generali per il governo dell'economia che interessano i settori economici regionali;
i)
promuove, nell'interesse del sistema economico regionale, l'elaborazione di proposte di legge regionali; si attiva, anche per conto del sistema camerale, per la predisposizione di progetti di legge nazionali;
j)
promuove azioni volte alla unificazione di servizi camerali per una gestione più razionale ed economica dei medesimi.

2.
Per il raggiungimento di tali scopi l'Unione Regionale partecipa ad accordi di programma, di cui all’art. 34 del d.lgs. 267/2000, stipula protocolli d'intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad Enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio associate o, più in generale, si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.  

3. L 'Unione riserva particolare attenzione al tema della solidarietà con iniziative ed interventi a favore delle aree deboli della Regione.

Art. 3 - I rapporti con la Regione Veneto. torna all'inizio pagina

1.
Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno e promozione del sistema economico veneto, l' Unione Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Veneto per definire linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione.  

2.
I rapporti con la Regione Veneto saranno definiti con apposite convenzioni e protocolli d'intesa firmati dall' Unione Regionale in rappresentanza del sistema camerale, che potranno anche prevedere accordi di programma, attribuzioni di funzioni, deleghe esercitabili in via diretta o attraverso strumenti specifici.

3.
Per un'efficace ed organica attuazione del comma precedente, l' Unione Regionale promuove appositi provvedimenti per definire, d'intesa con la Giunta Regionale , gli opportuni strumenti di rapporto e di coordinamento delle competenze delle Camere di Commercio e dell' Unione Regionale (art. 2 Legge n. 580/93) con quelle delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni al fine di valorizzare la dimensione locale nei processi di sviluppo dell'economia e del territorio.

Art. 4 - Gli Organi.
torna all'inizio pagina

Sono organi dell' Unione Regionale:  
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente dell' Unione Regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 - L'Assemblea.
torna all'inizio pagina

1. L 'Assemblea, organo di indirizzo e controllo dell' Unione Regionale, è composta dai Presidenti delle Camere di Commercio del Veneto e da 3 Consiglieri per ogni Camera di Commercio associata, nominati con provvedimento della Giunta, scelti nell'ambito della Giunta e/o del Consiglio di ciascuna Camera di Commercio associata. La loro permanenza nella carica è limitata alla durata del mandato nel Consiglio Camerale di appartenenza.  

2. In caso di impedimento di un componente, è consentita, di volta in volta, la delega ad altro Consigliere, sottoscritta anche dal Presidente della Camera di appartenenza.  

3. L 'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonchè per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'art. 2. Si riunisce, inoltre, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta motivata di almeno una Camera associata.

Art. 6 - Le competenze dell'Assemblea. torna all'inizio pagina

L'Assemblea:  
a)
determina gli indirizzi generali dell'azione dell' Unione Regionale;
b)
nomina il Presidente dell' Unione Regionale, scegliendolo tra i Presidenti o tra gli ex Presidenti delle Camere di Commercio associate;
c)
approva, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, le linee generali programmatiche d'attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, determinando la misura della  contribuzione delle Camere di Commercio associate, nonchè, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;
d)
approva i provvedimenti di variazione al bilancio preventivo, che comportino variazioni nelle voci complessive di entrata e di uscita e ratifica quelli assunti, in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione;
e)
nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e designa i Revisori dei Conti di sua competenza;
f)
delibera lo Statuto e le sue modifiche, con la maggioranza prevista all'art. 20;
g)
determina l'entità degli emolumenti al Presidente dell' Unione Regionale ed ai componenti degli Organi, entro i limiti delle vigenti disposizioni.
h)
può decidere l'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8, fino ad un massimo di 3 componenti, eleggendoli tra i componenti dell'Assemblea. La loro permanenza nella carica è limitata alla durata del mandato nel Consiglio camerale di appartenenza e del Consiglio di Amministrazione per cui vengono nominati;
i)
istituisce, se ritenuto opportuno, il Comitato di Presidenza e la Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro di cui ai successivi artt. 11 e 12, determinandone i relativi regolamenti.  

Art. 7 - Le modalità di funzionamento dell'Assemblea. torna all'inizio pagina

1. L 'Assemblea è convocata, in prima e seconda convocazione, dal Presidente dell' Unione Regionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica presso il domicilio dichiarato all' Unione dai destinatari.  

2.
Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purchè comunicate, anche con telegramma o con telefax, almeno 3 giorni prima della riunione.

3.
Le adunanze dell'Assemblea in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, delle Camere di Commercio aderenti; in seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, quando siano presenti almeno un terzo dei componenti rappresentativi di almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, delle Camere di Commercio aderenti.

4.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto all'art. 20; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione. torna all'inizio pagina

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dai Presidenti delle Camere di Commercio associate, integrato dai membri eventualmente eletti dall'Assemblea.  

2.
I Presidenti delle Camere di Commercio associate possono delegare un membro della propria Giunta camerale per eventuali sostituzioni in caso di impedimento.

3.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assistono quali consulenti senza diritto di voto il Direttore e i Segretari Generali delle Camere di Commercio associate.  

Art. 9 - Le competenze del Consiglio di Amministrazione. torna all'inizio pagina

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:  
a)
nominare due Vice Presidenti dell' Unione Regionale, di cui uno Vicario, scegliendoli tra i propri componenti;
b)
predisporre lo schema del bilancio preventivo con il relativo programma di attività e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c)
adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma di attività dell' Unione Regionale;
d)
nominare, su proposta del Presidente dell'Unione Regionale, il Direttore;
e)
nominare i rappresentanti dell' Unione Regionale negli enti partecipati ed in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell' Unione Regionale;
f)
istituire Commissioni di Studio, Gruppi di Lavoro e Comitati;
g)
adottare, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea, i regolamenti per la divisione dei compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unione Regionale;
h)
affidare, anche in attuazione del precedente punto g), ai Segretari Generali delle Camere di Commercio del Veneto o ad esperti, la predisposizione e/o la realizzazione di progetti specifici di interesse del sistema veneto, stabilendone le  modalità operative, compresi i relativi compensi;
i)
determinare la dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
j)
deliberare sulle convenzioni e sulle partecipazioni esterne all'Unione Regionale, nonchè sugli accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
k)
deliberare, in via di urgenza, i provvedimenti di variazione del bilancio, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.  

Art. 10 - Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione. torna all'inizio pagina

1.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Unione Regionale, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata o anche a mezzo telefax o posta elettronica. In caso di particolare urgenza, tale termine è ridotto a 48 ore.

2.
Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3.
Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, in rappresentanza della maggioranza delle Camere di Commercio associate.

4.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.
Il Consiglio di Amministrazione può svolgere le proprie attività anche utilizzando sistemi di video-teleconferenza.  

Art. 11 - Il Comitato di Presidenza. torna all'inizio pagina

1. L 'Assemblea può istituire il Comitato di Presidenza che è composto dal Presidente dell'Unione Regionale, che lo presiede e lo convoca, dai Vice Presidenti e dal Presidente del Centro Estero; partecipa il Direttore;  

2. Il Comitato di Presidenza ha funzioni di supporto per l'attività del Presidente e di coordinamento tra gli organismi e le società operative costituite dell'Unione regionale.

Art. 12 - La Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro. torna all'inizio pagina

  1. L
'Assemblea può istituire la Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro, costituita dai Presidenti delle Organizzazioni Regionali più rappresentative operanti nelle attività economiche del Veneto, o da loro delegati, nonché dai componenti del Comitato di Presidenza dell'Unione Regionale. La Consulta può essere integrata, su invito, da rappresentanze regionali degli Enti Locali (ANCI, URPV, UNCEM, ecc.) e del sistema creditizio veneto per argomenti e per materie di comune interesse.  

2.
La Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro è presieduta dal Presidente dell'Unione Regionale o da un suo delegato e si riunisce su iniziativa del Presidente. Per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale della segreteria e dei servizi dell' Unione Regionale.

3.
La Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro può:
a)
esprimere pareri e/o presentare proposte in materia di programma annuale di attività del sistema camerale e contribuire alla definizione delle iniziative dirette in favore delle categorie economiche di cui all'art. 2;
b)
individuare le forme e le modalità più idonee di rapporto con la Regione Veneto per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità di interesse generale;
c)
formulare proposte e, ove richiesto, esprimere il parere sugli atti fondamentali della legislazione e della programmazione regionale;
d)
esprimere pareri e proposte su qualsiasi altra materia riferentesi all'economia regionale.  

Art. 13 - Il Presidente dell'Unione Regionale. torna all'inizio pagina

1.
Il Presidente dell'Unione Regionale dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta; è il legale rappresentante dell'Ente ed ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'Unione Regionale nei confronti delle Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Organi di governo nazionali, regionali e locali, delle Categorie economiche. Decade qualora non sia più Presidente di Camera di Commercio, salvo conferma da parte dell’Assemblea.  

2.
Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, qualora costituiti, il Comitato di Presidenza e la Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro.

3.
Nomina, su proposta del Comitato dei Segretari Generali, il Segretario Generale coordinatore del Comitato stesso.

4.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.  

5. In caso di urgenza il Presidente esercita le competenze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza, se istituito, salvo ratifica da parte degli stessi nella prima seduta utile.  

Art. 14 - Il Comitato dei Segretari Generali. torna all'inizio pagina

1.
Il Comitato dei Segretari Generali collabora con gli Organi dell'Unione Regionale nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione dei compiti di cui all'art. 2. In particolare contribuisce all’attività di coordinamento a favore delle Camere di Commercio associate attraverso lo scambio di esperienze, la definizione di programmi, progetti ed iniziative di comune interesse.  

2.
Il Comitato dei Segretari Generali presta consulenza tecnica all’Unione regionale; esprime pareri e proposte in ordine all'attività della stessa.

3.
Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio associate e dal Direttore dell'Unione Regionale.

4.
Il Comitato è convocato e presieduto dal Segretario Generale coordinatore.

5.
Al Comitato, di volta in volta, possono essere invitati a partecipare esperti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.  

Art. 15 -Il Direttore torna all'inizio pagina

1.
Il Direttore coordina le attività dell'Unione, è il responsabile delle procedure amministrative; verifica la legittimità delle delibere e degli atti sottoposti alla approvazione degli Organi.  

2.
E’ il capo del personale ed il responsabile della realizzazione dei progetti e dei programmi individuati dagli organi di vertice dell' Unione , nonché dell'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Organi statutari e delle convenzioni stipulate con l'Ente Regione e con gli altri Enti pubblici e privati.

3.
Esplica le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza.

4.
Partecipa al Comitato dei Segretari Generali.

5.
Coordina la presenza dell'Unione negli organismi da essa partecipati, nonché l'intervento della stessa in comitati, audizioni, consultazioni ed in ogni altra iniziativa utile a promuovere le finalità statutarie.

Art. 16 - Ripartizione delle competenze politiche ed amministrative. torna all'inizio pagina

1.
Agli Organi di governo compete l'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati; alla dirigenza dell' Unione Regionale la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  

2.
I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività posta in essere, della gestione e dei relativi risultati rispetto agli obiettivi loro affidati.  

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti. torna all'inizio pagina

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea. Vigila sull'osservanza delle normative vigenti e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.  

2.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, due dall'Assemblea dell' Unione ed uno dalla Regione Veneto. I supplenti sono designati, rispettivamente, uno dall'Assemblea dell' Unione ed uno dalla Regione Veneto. Il Presidente è eletto nell'ambito del Collegio. Sia i membri effettivi che quelli supplenti devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3.
Il Collegio dura in carico un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato. Le designazioni si riferiscono al triennio per il quale sono state richieste.

Art. 18 - Il personale. torna all'inizio pagina

1. L 'Unione Regionale si avvale per il suo funzionamento di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, nei limiti di un contingente numerico fissato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle esigenze dell'Ente, a seconda dei livelli, con il contratto collettivo nazionale del terziario distribuzione e/o servizi, o con il contratto collettivo nazionale per i dirigenti del terziario distribuzione e/o servizi, o, se definito, da altro contratto adottato in sede di contrattazione nazionale.

2.
La dotazione organica, di cui all'art. 9 punto i) del presente Statuto, deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Unione Regionale.

3.
Il personale dell' Unione Regionale può svolgere la propria attività, purchè connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell' Unione Regionale, anche presso le sedi delle Camere di Commercio associate o presso uffici distaccati dell' Unione Regionale situati nella regione od all'estero.  

4.
Ai fini del miglior coordinamento e funzionamento dei servizi camerali possono essere istituiti presso l' Unione Regionale Comitati o Gruppi di Lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.  

Art. 19 - Finanziamento. torna all'inizio pagina


1.
Il finanziamento ordinario dell' Unione Regionale è assicurato:  
a)
dalle quote associative annualmente fissate dall'Assemblea per le singole Camere di Commercio associate in rapporto al totale delle loro entrate per diritto annuale e per diritti di segreteria, risultanti dall'ultimo consuntivo deliberato dagli Organi camerali;
b)
da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall' Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
c) da finanziamenti straordinari camerali destinati a specifici progetti;
d)
da altri contributi ed introiti eventuali.  

2. L 'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.  

Art. 20 - Procedure per l'approvazione delle modifiche allo Statuto. torna all'inizio pagina

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate, sentita la Regione Veneto , con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Art. 21 - Recesso e scioglimento. torna all'inizio pagina

1.
Le Camere di Commercio possono recedere dall'Unione Regionale del Veneto, con comunicazione motivata formalmente indirizzata al Presidente che dovrà giungere entro il 15 gennaio. Nella prima riunione utile successiva alla comunicazione di recesso il Presidente informa l’Assemblea, che ne prende atto. La comunicazione di recesso avrà effetto a decorrere dalla scadenza dell’esercizio sociale in corso alla data della comunicazione stessa.  

2.
Il recesso non conferisce diritti sul patrimonio dell' Unione Regionale.

3.
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio associate in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio per il perseguimento di compatibili analoghe finalità.  

Art. 22 - Norme transitorie e finali.
torna all'inizio pagina

1.
Gli organi attualmente in carica vi rimangono fino all'espletamento del loro mandato.  

2.
Per quanto non espressamente previsto nello Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.



torna ad inizio pagina torna all'inizio pagina