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Lo statuto
Art. 1 - Costituzione e sede
Art. 2 - Le funzioni
Art. 3 - I rapporti con la Regione Veneto
Art. 4 - Gli Organi
Art. 5 - L'Assemblea
Art. 6 - Le competenze dell'Assemblea
Art. 7 - Le modalità di funzionamento dell'Assemblea
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione
Art. 9 - Le competenze del Consiglio di Amministrazione
Art. 10 - Le modalità di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione
Art. 11 - Il Comitato di Presidenza
Art. 12 - La Consulta delle
Associazioni Regionali di Categoria,dei Consumatori
e del mondo del Lavoro
Art. 13 - Il Presidente
dell'Unione Regionale
Art. 14 - Il Comitato dei
Segretari Generali
Art. 15 -Il Direttore
Art.
16 - Ripartizione delle competenze politiche ed amministrative
Art. 17 - Il Collegio dei
Revisori dei Conti
Art. 18 - Il personale
Art. 19 - Finanziamento
Art. 20 - Procedure per l'approvazione delle modifiche
allo Statuto
Art. 21 - Recesso e scioglimento
Art. 22 - Norme transitorie e finali
Art. 1 - Costituzione
e sede. 
1. Le Camere di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura della Regione Veneto costituiscono, come previsto
dalla Legge n. 580/93, una Associazione, ai sensi degli artt.
14 e seguenti c.c. e del D.P.R. n. 361/2000, denominata:
Unione
Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura del
Veneto (Unioncamere
del Veneto), con sede in Venezia.
Art.
2 - Le funzioni. 
1. L
'
Unione
Regionale, nell'ambito del sistema camerale e nel rispetto
dell'autonomia delle Camere di Commercio aderenti, svolge funzioni
di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti
con
la Regione Veneto
e le rappresentanze degli Enti Locali veneti.
In particolare:
a) cura e rappresenta gli interessi generali delle
Camere di Commercio associate nei confronti
della Regione Veneto, delle Istituzioni e degli altri Enti
locali per la trattazione e la definizione di materie e di
iniziative di comune interesse;
b) svolge attività di coordinamento a favore delle
Camere di Commercio associate per armonizzarne i comportamenti;
allo scopo individua strategie unitarie ed elabora politiche di
sistema per lo sviluppo, la qualificazione ed a supporto delle
attività camerali di interesse comune, curandone, se del caso,
l'attuazione, integrando i propri strumenti di intervento con
quelli della Regione e delle Associazioni Regionali di categoria;
c) sviluppa e coordina attività di competenza camerale,
di cui all'art. 2 della Legge n. 580/93, che interessano l'intero
territorio regionale o, comunque, più di una circoscrizione
provinciale;
d) esercita, sulla base di apposita convenzione, compiti
e funzioni ad essa delegati dalle Camere di Commercio associate, a
norma dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/93;
e) può essere destinataria dell'attribuzione di
funzioni da parte dell'Unione Europea, dello Stato e, sulla base
di apposite convenzioni o protocolli d'intesa, di specifiche
attività da parte della Regione Veneto;
f) svolge funzioni di osservatorio economico e della
semplificazione nei rapporti tra le imprese e le P.A.; cura e
realizza studi e ricerche;
g) promuove iniziative nell'ambito delle proprie finalità
per lo sviluppo economico della Regione e l'internazionalizzazione
delle imprese;
h) favorisce tavoli di concertazione per elaborare gli
strumenti generali per il governo dell'economia che interessano i
settori economici regionali;
i) promuove, nell'interesse del sistema economico
regionale, l'elaborazione di proposte di legge regionali; si
attiva, anche per conto del sistema camerale, per la
predisposizione di progetti di legge nazionali;
j) promuove azioni volte alla unificazione di servizi
camerali per una gestione più razionale ed economica dei
medesimi.
2. Per il raggiungimento di tali scopi l'Unione
Regionale partecipa ad accordi di programma, di cui all’art. 34
del d.lgs. 267/2000, stipula protocolli d'intesa e convenzioni,
promuove la costituzione e partecipa ad Enti, istituzioni,
organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi
istituzionali delle Camere di Commercio associate o, più in
generale, si propongano finalità ed attuino iniziative di
sviluppo economico e sociale.
3. L
'Unione riserva particolare attenzione al tema della solidarietà
con iniziative ed interventi a favore delle aree deboli della
Regione.
Art.
3 - I rapporti con la Regione Veneto. 
1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento
a sostegno e promozione del sistema economico veneto, l'
Unione
Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di
collaborazione con
la Regione Veneto
per definire linee di azione e coordinamento delle reciproche
iniziative e definire la propria partecipazione al processo di
programmazione regionale ed alla sua realizzazione.
2. I rapporti con
la Regione Veneto
saranno definiti con apposite convenzioni e protocolli d'intesa
firmati dall'
Unione
Regionale in rappresentanza del sistema camerale, che potranno
anche prevedere accordi di programma, attribuzioni di funzioni,
deleghe esercitabili in via diretta o attraverso strumenti
specifici.
3. Per un'efficace ed organica attuazione del comma
precedente, l'
Unione
Regionale promuove appositi provvedimenti per definire, d'intesa
con
la Giunta Regionale
, gli opportuni strumenti di rapporto e di coordinamento delle
competenze delle Camere di Commercio e dell'
Unione
Regionale (art. 2 Legge n. 580/93) con quelle delle
Amministrazioni Provinciali e dei Comuni al fine di valorizzare la
dimensione locale nei processi di sviluppo dell'economia e del
territorio.
Art. 4 - Gli Organi.
Sono organi dell'
Unione
Regionale:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente dell'
Unione
Regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5 - L'Assemblea.

1. L
'Assemblea, organo di indirizzo e controllo dell'
Unione
Regionale, è composta dai Presidenti delle Camere di Commercio
del Veneto e da 3 Consiglieri per ogni Camera di Commercio
associata, nominati con provvedimento della Giunta, scelti
nell'ambito della Giunta e/o del Consiglio di ciascuna Camera di
Commercio associata. La loro permanenza nella carica è limitata
alla durata del mandato nel Consiglio Camerale di appartenenza.
2. In
caso di impedimento di un componente, è consentita, di volta in
volta, la delega ad altro Consigliere, sottoscritta anche dal
Presidente della Camera di appartenenza.
3. L
'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno
per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
nonchè per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'art.
2. Si riunisce, inoltre, in via straordinaria, per iniziativa del
Presidente oppure su richiesta motivata di almeno una Camera
associata.
Art. 6 - Le competenze
dell'Assemblea. 
L'Assemblea:
a) determina gli indirizzi generali dell'azione dell'
Unione
Regionale;
b) nomina il Presidente dell'
Unione
Regionale, scegliendolo tra i Presidenti o tra gli ex Presidenti
delle Camere di Commercio associate;
c) approva, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno,
le linee generali programmatiche d'attività ed il bilancio
preventivo per l'anno successivo, determinando la misura della
contribuzione delle Camere di Commercio associate, nonchè, di
norma entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo
dell'anno precedente, accompagnato da una relazione del Consiglio
di Amministrazione sull'attività svolta;
d) approva i provvedimenti di variazione al bilancio
preventivo, che comportino variazioni nelle voci complessive di
entrata e di uscita e ratifica quelli assunti, in via d'urgenza,
dal Consiglio di Amministrazione;
e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e designa i
Revisori dei Conti di sua competenza;
f) delibera lo Statuto e le sue modifiche, con la
maggioranza prevista all'art. 20;
g) determina l'entità degli emolumenti al Presidente
dell'
Unione
Regionale ed ai componenti degli Organi, entro i limiti delle
vigenti disposizioni.
h) può decidere l'integrazione dei membri del Consiglio
di Amministrazione di cui all'art. 8, fino ad un massimo di 3
componenti, eleggendoli tra i componenti dell'Assemblea. La loro
permanenza nella carica è limitata alla durata del mandato nel
Consiglio camerale di appartenenza e del Consiglio di
Amministrazione per cui vengono nominati;
i) istituisce, se ritenuto opportuno, il Comitato di
Presidenza e
la Consulta
delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro di
cui ai successivi artt. 11 e 12, determinandone i relativi
regolamenti.
Art. 7 - Le modalità
di funzionamento dell'Assemblea. 
1. L
'Assemblea è convocata, in prima e seconda convocazione, dal
Presidente dell'
Unione
Regionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la
riunione, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica
presso il domicilio dichiarato all'
Unione
dai destinatari.
2. Nella lettera di convocazione dovranno essere
indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali
integrazioni sono possibili purchè comunicate, anche con
telegramma o con telefax, almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Le adunanze dell'Assemblea in prima convocazione sono
valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei
componenti e siano rappresentate almeno la metà, arrotondata
all'unità superiore, delle Camere di Commercio aderenti; in
seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore,
quando siano presenti almeno un terzo dei componenti
rappresentativi di almeno la metà, arrotondata all'unità
superiore, delle Camere di Commercio aderenti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a
maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto all'art.
20; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 8 - Il Consiglio
di Amministrazione. 
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dai
Presidenti delle Camere di Commercio associate, integrato dai
membri eventualmente eletti dall'Assemblea.
2. I Presidenti delle Camere di Commercio associate
possono delegare un membro della propria Giunta camerale per
eventuali sostituzioni in caso di impedimento.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione
assistono quali consulenti senza diritto di voto il Direttore e i
Segretari Generali delle Camere di Commercio associate.
Art. 9 - Le competenze
del Consiglio di Amministrazione.
1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) nominare due Vice Presidenti dell'
Unione
Regionale, di cui uno Vicario, scegliendoli tra i propri
componenti;
b) predisporre lo schema del bilancio preventivo con il
relativo programma di attività e del conto consuntivo, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione
del programma di attività dell'
Unione
Regionale;
d) nominare, su proposta del Presidente dell'Unione
Regionale, il Direttore;
e) nominare i rappresentanti dell'
Unione
Regionale negli enti partecipati ed in tutti gli organismi ove
venga richiesta la rappresentanza dell'
Unione
Regionale;
f) istituire Commissioni di Studio, Gruppi di Lavoro e
Comitati;
g) adottare, nel rispetto degli indirizzi generali
deliberati dall’Assemblea, i regolamenti per la divisione dei
compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la
contabilità e per il funzionamento dell'Unione Regionale;
h) affidare, anche in attuazione del precedente punto
g), ai Segretari Generali delle Camere di Commercio del Veneto o
ad esperti, la predisposizione e/o la realizzazione di progetti
specifici di interesse del sistema veneto, stabilendone le
modalità operative, compresi i relativi compensi;
i) determinare la dotazione organica e la struttura
organizzativa dell'Ente;
j) deliberare sulle convenzioni e sulle partecipazioni
esterne all'Unione Regionale, nonchè sugli accordi di programma
ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, nei limiti delle
disponibilità di bilancio;
k) deliberare, in via di urgenza, i provvedimenti di
variazione del bilancio, da sottoporre alla ratifica
dell'Assemblea nella prima riunione utile.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì,
su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri
organi nell'ambito delle finalità statutarie.
Art.
10 - Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente dell'Unione Regionale, che ne predispone l'ordine del
giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione a
mezzo lettera raccomandata o anche a mezzo telefax o posta
elettronica. In caso di particolare urgenza, tale termine è
ridotto a 48 ore.
2. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati
gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Per la validità delle sedute, è necessaria la
presenza della metà più uno dei componenti, in rappresentanza
della maggioranza delle Camere di Commercio associate.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a
maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può svolgere le
proprie attività anche utilizzando sistemi di
video-teleconferenza.
Art. 11 - Il Comitato
di Presidenza. 
1.
L
'Assemblea può istituire il Comitato di Presidenza che è
composto dal Presidente dell'Unione Regionale, che lo presiede e
lo convoca, dai Vice Presidenti e dal Presidente del Centro
Estero; partecipa il Direttore;
2. Il Comitato di Presidenza ha funzioni di supporto per
l'attività del Presidente e di coordinamento tra gli organismi e
le società operative costituite dell'Unione regionale.
Art.
12 - La Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro. 
1. L
'Assemblea può istituire
la Consulta
delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del
mondo del Lavoro, costituita dai Presidenti delle Organizzazioni
Regionali più rappresentative operanti nelle attività economiche
del Veneto, o da loro delegati, nonché dai componenti del Comitato
di Presidenza dell'Unione Regionale.
La Consulta
può essere integrata, su invito, da rappresentanze regionali degli
Enti Locali (ANCI, URPV, UNCEM, ecc.) e del sistema creditizio
veneto per argomenti e per materie di comune interesse.
2.
La Consulta
delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del
mondo del Lavoro è presieduta dal Presidente dell'Unione Regionale
o da un suo delegato e si riunisce su iniziativa del Presidente. Per
l'espletamento delle proprie funzioni si avvale della segreteria e
dei servizi dell'
Unione
Regionale.
3.
La Consulta
delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del
mondo del Lavoro può:
a) esprimere pareri e/o presentare proposte in materia di
programma annuale di attività del sistema camerale e contribuire
alla definizione delle iniziative dirette in favore delle categorie
economiche di cui all'art. 2;
b) individuare le forme e le modalità più idonee di
rapporto con
la Regione Veneto
per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità di interesse
generale;
c) formulare proposte e, ove richiesto, esprimere il
parere sugli atti fondamentali della legislazione e della
programmazione regionale;
d) esprimere pareri e proposte su qualsiasi altra materia
riferentesi all'economia regionale.
Art. 13 - Il Presidente
dell'Unione Regionale. 
1. Il Presidente dell'Unione Regionale dura in carica tre
anni e può essere rinnovato per una sola volta; è il legale
rappresentante dell'Ente ed ha la rappresentanza politica ed
istituzionale dell'Unione Regionale nei confronti delle Camere di
Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Organi di governo
nazionali, regionali e locali, delle Categorie economiche. Decade
qualora non sia più Presidente di Camera di Commercio, salvo
conferma da parte dell’Assemblea.
2. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di
Amministrazione e, qualora costituiti, il Comitato di Presidenza e
la Consulta
delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del
mondo del Lavoro.
3. Nomina, su proposta del Comitato dei Segretari
Generali, il Segretario Generale coordinatore del Comitato stesso.
4. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in
caso di impedimento o di assenza dello stesso.
5. In
caso di urgenza il Presidente esercita le competenze del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato di Presidenza, se istituito, salvo
ratifica da parte degli stessi nella prima seduta utile.
Art. 14 - Il Comitato
dei Segretari Generali. 
1. Il Comitato dei Segretari Generali collabora con gli
Organi dell'Unione Regionale nell'espletamento delle funzioni di
indirizzo e nell'attuazione dei compiti di cui all'art.
2. In
particolare contribuisce all’attività di coordinamento a favore
delle Camere di Commercio associate attraverso lo scambio di
esperienze, la definizione di programmi, progetti ed iniziative di
comune interesse.
2. Il Comitato dei Segretari Generali presta consulenza
tecnica all’Unione regionale; esprime pareri e proposte in ordine
all'attività della stessa.
3. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle
Camere di Commercio associate e dal Direttore dell'Unione Regionale.
4. Il Comitato è convocato e presieduto dal Segretario
Generale coordinatore.
5. Al Comitato, di volta in volta, possono essere invitati
a partecipare esperti in relazione alla natura degli argomenti da
trattare.
Art. 15 -Il Direttore
1. Il Direttore coordina le attività dell'Unione, è il
responsabile delle procedure amministrative; verifica la legittimità
delle delibere e degli atti sottoposti alla approvazione degli
Organi.
2. E’ il capo del personale ed il responsabile della
realizzazione dei progetti e dei programmi individuati dagli organi
di vertice dell'
Unione
, nonché dell'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Organi
statutari e delle convenzioni stipulate con l'Ente Regione e con gli
altri Enti pubblici e privati.
3. Esplica le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza.
4. Partecipa al Comitato dei Segretari Generali.
5. Coordina la presenza dell'Unione negli organismi da
essa partecipati, nonché l'intervento della stessa in comitati,
audizioni, consultazioni ed in ogni altra iniziativa utile a
promuovere le finalità statutarie.
Art. 16 - Ripartizione
delle competenze politiche ed amministrative.
1. Agli Organi di governo compete l'attività di
programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati; alla
dirigenza dell'
Unione
Regionale la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria,
compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che
impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva
dell'attività posta in essere, della gestione e dei relativi
risultati rispetto agli obiettivi loro affidati.
Art.
17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato
dall'Assemblea. Vigila sull'osservanza delle normative vigenti e del
presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità,
riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo, sul
conto consuntivo e sui risultati della gestione.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da
due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente,
due dall'Assemblea dell'
Unione
ed uno dalla Regione Veneto. I supplenti sono designati,
rispettivamente, uno dall'Assemblea dell'
Unione
ed uno dalla Regione Veneto. Il Presidente è eletto nell'ambito del
Collegio. Sia i membri effettivi che quelli supplenti devono
risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio dura in carico un triennio ed i suoi
componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato. Le
designazioni si riferiscono al triennio per il quale sono state
richieste.
Art. 18 - Il personale.
1. L
'Unione Regionale si avvale per il suo funzionamento di apposito
personale da assumere, previa idonea selezione, nei limiti di un
contingente numerico fissato dal Consiglio di Amministrazione in
relazione alle esigenze dell'Ente, a seconda dei livelli, con il
contratto collettivo nazionale del terziario distribuzione e/o
servizi, o con il contratto collettivo nazionale per i dirigenti del
terziario distribuzione e/o servizi, o, se definito, da altro
contratto adottato in sede di contrattazione nazionale.
2. La dotazione organica, di cui all'art. 9 punto i) del
presente Statuto, deve essere compatibile con le disponibilità
finanziarie dell'Unione Regionale.
3. Il personale dell'
Unione
Regionale può svolgere la propria attività, purchè connessa a
specifiche funzioni inerenti le competenze dell'
Unione
Regionale, anche presso le sedi delle Camere di Commercio associate
o presso uffici distaccati dell'
Unione
Regionale situati nella regione od all'estero.
4. Ai fini del miglior coordinamento e funzionamento dei
servizi camerali possono essere istituiti presso l'
Unione
Regionale Comitati o Gruppi di Lavoro formati da personale camerale,
secondo modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
Art.
19 - Finanziamento.
1. Il finanziamento ordinario dell'
Unione
Regionale è assicurato:
a) dalle quote associative annualmente fissate
dall'Assemblea per le singole Camere di Commercio associate in
rapporto al totale delle loro entrate per diritto annuale e per
diritti di segreteria, risultanti dall'ultimo consuntivo deliberato
dagli Organi camerali;
b) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti
dall'
Unione
Europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
c) da finanziamenti straordinari camerali destinati a
specifici progetti;
d) da altri contributi ed introiti eventuali.
2. L
'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.
Art.
20 - Procedure per l'approvazione delle modifiche allo Statuto.

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate, sentita
la Regione Veneto
, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.
Art. 21 - Recesso e scioglimento.
1. Le Camere di Commercio possono recedere dall'Unione
Regionale del Veneto, con comunicazione motivata formalmente
indirizzata al Presidente che dovrà giungere entro il 15 gennaio.
Nella prima riunione utile successiva alla comunicazione di recesso
il Presidente informa l’Assemblea, che ne prende atto. La
comunicazione di recesso avrà effetto a decorrere dalla scadenza
dell’esercizio sociale in corso alla data della comunicazione
stessa.
2. Il recesso non conferisce diritti sul patrimonio dell'
Unione
Regionale.
3. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le attività
risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio associate in
proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio per il
perseguimento di compatibili analoghe finalità.
Art. 22 - Norme transitorie e finali.
1. Gli organi attualmente in carica vi rimangono fino
all'espletamento del loro mandato.
2. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto
valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni
riconosciute.
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